Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

3. L'autorità, acquisito anche il parere del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, si pronuncia sul riconoscimento delle lavorazioni eccedenti e, qualora ritenute accettabili, ne autorizza il pagamento o con fondi compresi nel quadro economico, ove disponibili, o mediante ulteriore assegnazione da emettere a cura degli Enti programmatori.

4. Qualora le lavorazioni eccedenti non siano ritenute accettabili, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla demolizione delle opere eccedenti e al ripristino dello stato dei luoghi, a sue cure e spese.

5. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dall'Amministrazione non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 236 - Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere

a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro

b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate.

2. Nel certificato l'organo di collaudo

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale

b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'Amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo

c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato anche se l'atto formale di approvazione non è intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 237 - Consegna anticipata delle opere

1. Qualora l'ente utente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio di cui all'articolo 236, comma 3, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione può autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico e le omologazioni e certificazioni richieste dalle norme vigenti per l'esercizio di impianti

b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi

c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto

d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. Ai fini della predetta consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora costituito ovvero un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonchè effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione e senza ledere i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, da vistare dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. Il collaudatore tecnico può anche coincidere con il direttore dei lavori.

4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle responsabilità contrattuali dell'appaltatore.

Art. 238 - Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 239 - Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa l'Amministrazione trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonchè le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 232.

Art. 240 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo è firmato dall'appaltatore, dal direttore dei lavori e dagli assistenti dei lavori contestualmente alla sua redazione da parte dell'organo di collaudo. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 241 - Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette all'Amministrazione i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi

a) il processo verbale di visita

b) le proprie relazioni

c) il certificato di collaudo

d) il certificato del responsabile del procedimento di cui all'articolo 234, comma 2

e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

2. L'Amministrazione, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori di cui all'articolo 226. Le deliberazioni dell'Amministrazione sono notificate all'appaltatore.

Art. 242 - Svincolo della cauzione

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 245, si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 243 - Commissioni collaudatrici

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 244 - Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli di importo superiore a 25.000.000 di euro. Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità di materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.

Art. 245 - Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 232.

Art. 246 - Approvazione degli atti di collaudo

1. Finchè non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 247 - Compenso spettante ai collaudatori

1. I compensi spettanti ai funzionari di cui all'articolo 224, comma 1 e 2, sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, adottato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90. Ai predetti funzionari compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo le normative vigenti.

2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico dell'Amministrazione, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti con le riduzioni eventualmente previste per l'espletamento di attività per la pubblica amministrazione con i limiti di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 1989, n. 155.

3. L'importo da prendere a base del compenso di cui al comma 2 è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. Per i collaudi in corso d'opera, il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.

4. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

Art. 248 - Lavori soggetti a collaudo

1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 122, 123 e 124, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio anche con l'ausilio di personale di truppa.

2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali è rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.

3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che ha decretato l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 185, può disporre anche la redazione di un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

Art. 249 - Nomina dei collaudatori

1. I collaudatori sono nominati da Geniodife e dall'organo tecnico centrale di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 7, con le stesse modalità di cui all'articolo 225 e nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 224, commi 1 e 2.

2. Per gli interventi decretati dai comandanti degli enti di Forza armata, il collaudatore è nominato dal capo dell'organo esecutivo del Genio di Forza armata competente per giurisdizione.

 

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